Norme per il finanziamento di interventi in favore della mobilità ciclistica
(Proposta di legge presentata il 24 maggio 1996 alla Camera dei Deputati dall'on. Paolo Galletti - numero 1216)
La presente proposta di legge rappresenta il risultato di un'elaborazione effettuata dalla Federazione italiana amici della bicicletta e la sua approvazione darebbe finalmente la giusta dignità ad un mezzo di trasporto come la bicicletta, finora confinato - sia sul piano culturale sia sul piano della realizzazione pratica delle infrastrutture - ad un ruolo meno che secondario.
La bicicletta insomma viene considerata un capriccio o un hobby di una cerchia ristretta di persone che ad essa si dedicano durante il tempo libero. E' invece necessario rendersi conto che il caos, l'inquinamento atmosferico e acustico e il deterioramento della qualitàdella vita nelle aree urbane sono causati in buona parte da un uso irrazionale e dissennato dell'automobile che, nella stragrande maggioranza dei casi, può essere proficuamente sostituita da un mezzo come la bicicletta, con un evidente risparmio in termini economici, energetici e di tempo; il tutto a vantaggio ovviamente della qualità della vita e di tutti noi.
Art. 1
Presso il Ministero del tesoro è costituito annualmente un Fondo pari
al 3% degli stanziamenti per le opere stradali, per il finanziamento
di interventi a favore della mobilità ciclistica.
Art. 2
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero del tesoro approva la ripartizione della
quota annuale del fondo di cui all'art. 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3
Entro il 31 ottobre di ogni anno, le regioni approvano il piano di riparto
annuale del contributo statale di cui all'articolo 2 secondo i criteri
stabiliti dai rispettivi consigli regionali.
Art. 4
Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge
concorrono con le regioni le amministrazioni statali, l'Ente nazionale per le strade, gli enti di gestione del pubblico trasporto, le province,
le comunità montane, i comuni e i loro consorzi, gli enti di gestione
dei parchi e delle riserve naturali.
Art. 5
Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, per i quali lo stanziamento deve coprire i costi di realizzazione e di ordinaria manutenzione, possono essere i seguenti:
a) realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali, di ponti e
sottopassi ciclabili, di dotazioni infrastrutturali utili alla
sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico
motorizzato;
b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi,
e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale
specializzata per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a
realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli
segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti
preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative
atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
g) quant'altro possa essere finalizzato allo sviluppo e alla sicurezza
del traffico ciclistico.
Art. 6
I presidenti delle giunte regionali, al fine di acquisire le
intese, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni
per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, hanno
la facoltà di convocare una conferenza di servizi, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano tutti
gli enti tenuti ad esprimersi sui relativi progetti.
Se l'attuazione degli interventi richiede l'azione integrata e coordinata
dell'Ente nazionale per le strade, delle province e dei comuni, i presidenti
delle giunte regionali possono promuovere la conclusione di appositi
accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
(dal documento di presentazione della proposta di legge da parte della Fiab, reperito dalle pagine di Becana
))
La FIAB propone una Legge per
l'incentivazione della mobilità ciclistica,
indispensabile ormai per avviare anche in Italia quelle politiche a favore
del mezzo a pedale già attuate con successo in molti paesi europei.
A tal fine cerca di sensibilizzare i membri del Governo e del Parlamento
affinché questa proposta possa essere discussa ed approvata.
La presente bozza è solo la base di partenza. Infatti alcune questioni
"tecniche" (stanziamenti, ripartizione dei fondi, ecc.) possono certamente
essere oggetto di una più dettagliata articolazione, frutto del lavoro
di approfondimento parlamentare. Consideriamo tuttavia punti qualificanti
della proposta quelli indicati dagli articoli 1 e 5.
Il primo articolo prevede un fondo annuale che sia pari almeno al 3%
di quello stanziato per tutte le opere stradali. Non si tratta quindi di
trovare nuovi fondi, ma di determinare che il 3% di ciò che si spende per
la mobilità sia destinato a quella ciclistica...
L'articolo 5 elenca invece il complesso di provvedimenti necessari
per incentivare l'uso, sia quotidiano che turistico, della bicicletta.
Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica
(Testo proposto in comitato ristretto)
Articolo 1
1. La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.
Articolo 2
1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è affidato il compito della redazione di piani regionali per la mobilità ciclistica e di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome provvederanno a redigere il piano tenendo conto della programmazione dei comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e delle province, con riguardo alla viabilità provinciale ed al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni. Il piano regionale viene approvato con le procedure previste dalle vigenti disposizioni delle regioni e delle province autonome. La programmazione degli enti locali, che tiene conto della pianificazione regionale, pone come priorità la necessità dei collegamenti con gli edifici scolastici, le aree verdi, le aree destinate ai servizi, le strutture socio-sanitarie, la rete di trasporto pubblico, gli uffici pubblici e le aree di diporto e turistiche.
Articolo 3
1. Presso il Ministero del Tesoro è costituito un fondo annuale per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica.
Articolo 4
1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministero del tesoro approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 3 tra le regioni e le province autonome. La ripartizione viene effettuatatenendo conto dei criteri seguenti:
a) sulla base dei piani regionali per la mobilità ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;
b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione o provincia autonoma per le finalità di cui alla presente legge;
c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.
Articolo 5
1. Ogni anno, entro il 31 ottobre, le Regioni e le province autonome approvano il piano di riparto annuale del contributo statale di cui all'articolo 3 secondo i criteri stabiliti dai rispettivi consigli.
2. Le Regioni e le province autonome, nel riparto annuo dei fondi, tengono conto delle proposte presentate dagli Enti di cui all'articolo 6.
Articolo 6
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere con le Regioni, le Amministrazioni Statali, l'Ente Nazionale per le Strade, gli enti di gestione del pubblico trasporto, le Province, le Comunità Montane, i Comuni e i loro consorzi, le Aziende di promozione turistica, gli Enti di gestione dei parchi e delle Riserve naturali.
Articolo 7
1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i seguenti:
a) realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale specializzata per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione del trasporto motorizzato a quello ciclistico;
g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti CEE n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione Europea;
h) realizzazione di intese con l'ente Ferrovie dello Stato al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
i) la realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
l) quant'altro possa essere finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.
Art. 7-bis
Le infrastrutture urbane destinate alla mobilità ciclistica realizzate ai sensi della presente legge possono essere utilizzate anche da utenti muniti di pattini a rotelle, purché detta utilizzazione avvenga nel rispetto delle norme della circolazione stradale e non arrechi pericolo o disagio agli altri utenti.
Articolo 8
1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso viene utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni è demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi.
2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati per la realizzazione di piste ciclabili, previo valutazione di impatto ambientale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
Articolo 9
1. I presidenti delle Giunte Regionali al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritte per i progetti degli interventi di cui all'articolo 7 hanno la facoltà di convocare un'apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.
2. Se l'attuazione degli interventi richiede l'azione integrata e coordinata dell'Ente Nazionale per le strade, delle province, dei Comuni e delle Ferrovie dello Stato S.p.A., i Presidenti delle Giunte Regionali possono promuovere la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Articolo 10
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 2, devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente, salvo comprovati problemi di sicurezza"
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti, salvo comprovati problemi di sicurezza"
3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:
"I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica".
4. Il comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e dell'ambiente, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti.
Articolo 11
1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, con la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1997, 100 miliardi per l'anno 1998 e 100 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
2. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
Articolo 12
1. La tassa automobilistica regionale sui ciclomotori e sui motocicli aventi propulsore a due tempi con cilindrata inferiore a 125 cm2, di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è aumentata di lire 10.000.
2. Il maggior gettito dovuto all'applicazione del comma 1 è interamente destinato alle finalità di cui alla presente legge.
Articolo 13
1. L'aliquota IVA per l'acquisto di biciclette e di parti componenti delle biciclette stesse è fissata al 9 per cento.
2. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, viene inserita la dizione: «Biciclette e parti componenti delle biciclette stesse».
3. All'onere per l'eventuale minore gettito fiscale derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante l'aumento di lire 2 al litro del prezzo della benzina. Qualora il predetto gettito fiscale non risultasse diminuito o gli introiti derivanti dall'aumento della benzina risultassero maggiori del mancato incasso realizzatosi, le risorse in esubero sono destinate al fondo di cui all'articolo 3.
[documenti] [ciclopagine del friuli-venezia giulia]